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I0OJJ > TUTTI 27.09.08 16:25l 165 Lines 8093 Bytes #999 (0) @ ITA
BID : 3547_I0OJJ
Read: GUEST
Subj: Attivita' radioamatoriale
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To : TUTTI@ITA
Ciao a tutti,
ho visto con sorpresa, al mio ritorno in console, diversi messaggi
che riguardano il controllo sull'emissione RF che dovra' effettuare
(direttamente o indirettamente) questo Ente sull'impianto di
Marco IW2OHX.
Intanto, "pro memoria", invio lo stralcio delle norme tecniche che
regolano l'esercizio dell'attivita' radioamatoriale vigente, che
sono quelle che si debbono rispettare.
Dico subito che la mia abitazione (che da campagna e' diventata pieno
centro urbano) da decenni e' controllata da qualsiasi Ente che ha un
furgone con una antenna logperiodica con traliccio estensibile...
qualche volta, quamdo me ne sono accorto, sono sceso e ho invitato
il personale a prendere un caffe'... i problemi erano sempre legati
a disturbi televisivi lamentati da persone che erano ad una distanza
di oltre 500 m. HI! Accenno solo al fatto che i disturbi lamentati
erano sempre causati da emeriti "zappaterra" (in senso lato) che
montandosi questi amplificatori TV il piu' delle volte mettevano in
corto o montavano alla rovescio il tutto e ottenevano trasmettitori
piu' che ricevitori...
Il caso in questione invece mi pare piu' legato a quei discorsi piu'
o meno attuali che rigurdano in genere il "panico" (ho usato un termine
soft, HI!) dovuto all'inquinamento in generale, ed in particolare,
nel caso specifico, trattandosi di un impianto radio, di inquinamento
radioelettrico...: il problema legato ai tumori, alla leucemia in genere
e quant'altro...
Diciamo subito che i 500 watt p.e.p. qualora venissero usati non
producono nessun campo nocivo gia' a qualche metro dall'antenna...
comunque per quanto riguarda la "famosa collaborazione" oltre al
caffe' basta lascire in funzione la stazione packet e da li' possono
fare tutte le misure che vogliono... il campo elettrico misurato sara'
molto al di sotto (non conosco i valori attuali) dei livelli
consentiti.
Da un punto di vista personale direi che Marco puo' stare del tutto
tranquillo... e soprattutto anche rispetto a qualche vicino o parente
che sotto sotto ha magari ha caricato la signora xxxx a richiedere i
controlli... ormai i polli li conosco tutti, HI!
Va bene, per il momento mi fermo qui'... non so' se sono stato
esauriente, comunque sono qui.
73, Gus i0ojj
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"Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24/02/2003"
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - DECRETO 11 febbraio 2003
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita'
radioamatoriale.
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Sezione 2
Norme tecniche
Art. 11.
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di
radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di
frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12.
Norme d'esercizio
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in
conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e con
l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di
persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita
di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilita'
del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che
le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro
opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore
con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di
emergenza o di conseguimento delle finalita' proprie dell'attivita'
di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere
effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o
di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con
l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; e' ammesso
l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonche' ad
intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve
essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso,
nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi
non hanno titolo a ricevere; e' comunque vietato far conoscere a
terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e
involontariamente captati.
Art. 13.
Trasferimento di stazione
1. Nell'ambito del territorio dello Stato e' consentito l'esercizio
temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria
residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso
da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere
preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del
nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare
richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 37 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 447/2001.
Art. 14.
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono
essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del
Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 deve
accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei
funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della
verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Art. 15.
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del
servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze
massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media
fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a
radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza
dell'inviluppo di modulazione:
classe A, fisso o mobile/portatile 500 W;
classe B, fisso o mobile/portatile 10 W.
Art. 16.
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di
radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono
rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di
radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di
frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque
essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui
all'art. 12.
Art. 17.
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano
le disposizioni di cui all'art. 397 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 nonche' le vigenti norme di
carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute
pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
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Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2003
Il Ministro: Gasparri
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